Gli articoli dal 17 al 19 del Decreto legislativo n.117 del 03/07/2017 trattano proprio di questo argomento.
In base al decreto il volontario è: “…una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”.
L’attività del volontario non può essere retribuita per legge. Inoltre i volontari devono essere obbligatoriamente assicurati contro malattia, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Il volontario è colui che presta attivamente la propria attività in favore dell’Associazione. I nomi dei volontari dell’Associazione sono iscritti in un registro. Attualmente
Quale è la differenza tra un Volontario ed un socio dell’Associazione?
Il socio può essere qualunque cittadino che abbia compiuto la maggiore età e che condivida gli scopi e le finalità dell’Associazione, e che decide di farne parte o di sostenerla attraverso il pagamento di una quota sociale stabilita dall’Assemblea (l’organo democratico che si riunisce almeno una volta all’anno e che riunisce tutti i soci).
Un socio può non essere un volontario
Per essere volontari bisogna essere dei soci
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